Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Toscana n. 1302 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR conosce in via esclusiva dell’inerzia dell’Amministrazione anche quando l’obbligo nasce da pronuncia del giudice del lavoro. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, in difetto, nomina il commissario ad acta per il successivo adempimento. La riunione dei ricorsi si fonda sulla connessione oggettiva e parzialmente soggettiva quando le domande riguardano la stessa sentenza e la stessa Amministrazione.

Il Fatto

Con sentenza n. 345 del 1° agosto 2023 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, accertava il diritto dei ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita dal Ministero nella parte relativa al capitale. I ricorrenti proponevano quindi distinti ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’emissione del mandato di pagamento e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva solo in alcuni giudizi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei nove ricorsi, ravvisando la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva: le domande riguardano la stessa Amministrazione e l’ottemperanza alla medesima sentenza.

Nel merito, il TAR rileva che agli atti non risulta alcun adempimento del Ministero in ordine all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il Collegio sottolinea inoltre il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. L’inerzia dell’Amministrazione oltre tale termine integra il presupposto dell’ottemperanza.

L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato risulta pertanto incompleto. I ricorsi sono accolti e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei termini indicati e nei limiti degli interessi fatti valere dai singoli ricorrenti.

Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per l’esecuzione. In difetto, il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, provvederà nel successivo termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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