Permesso per attesa occupazione: nessun diritto senza rapporto di lavoro formalizzato (TAR Puglia n. 1292 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone che un rapporto di lavoro sia stato legittimamente formalizzato e solo in un secondo tempo sia cessato. Nell’immigrazione economica, a differenza dell’immigrazione per diritto d’asilo, lo straniero non è titolare di un diritto, ma di un interesse legittimo, correlato alla necessità di trovare impiego lavorativo così come richiesta dal datore di lavoro. La posizione giuridica dello straniero extra UE resta derivata da quella del datore e a questa subordinata. Manca pertanto il presupposto del silenzio-inadempimento quando il datore di lavoro sia risultato privo dei requisiti e l’amministrazione abbia dato applicazione vincolata alla normativa. È manifestamente inammissibile il ricorso che lamenti il silenzio dell’amministrazione su una pretesa sfornita di base legale.
Il Fatto
Tre cittadini stranieri extra UE hanno impugnato il silenzio-inadempimento o rifiuto che sarebbe maturato all’esito della determinazione della Prefettura, chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento per il rilascio del c.d. permesso di soggiorno per attesa occupazione e la nomina di un Commissario ad acta.
Gli istanti erano entrati in Italia per lavoro subordinato con il decreto-flussi del 2021, che prevedeva semplificazioni procedurali e controlli ex post. Non erano stati assunti perch�� il datore di lavoro, esercente attività di autosalone, presentava scoperture contributive INPS-INAIL. L’amministrazione, costituitasi, ha dato conto di aver attivato gli istituti partecipativi nei confronti dell’impresa, rimasta inerte e non integrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 42, comma 2, decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, che per le istanze del decreto-flussi del 2021 consente il rilascio del nulla-osta anche senza l’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma prevede che l’accertamento sopravvenuto di tali elementi comporti la revoca del nulla-osta e del visto d’ingresso.
Dalla relazione dell’amministrazione emerge che i tre lavoratori non sono stati assunti per carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro. L’amministrazione ha quindi dato pedissequa applicazione alla normativa, adottando i provvedimenti vincolati utili nel caso di specie.
Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 209 del 2023 che, in materia analoga di emersione del lavoro irregolare, ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina che non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione nell’ipotesi di rigetto dell’istanza per difetto del requisito reddituale in capo al datore. Il limite minimo di reddito tutela l’interesse del lavoratore al corretto trattamento retributivo e contributivo.
Sul piano sistematico il Collegio osserva che nell’immigrazione economica non sussiste alcun diritto, bensì un interesse legittimo correlato alla necessità di trovare impiego, e che la posizione dello straniero extra UE rimane derivata da quella del datore di lavoro (cfr. T.A.R. Puglia, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 45; sez. III, 2 maggio 2024, n. 544).
Ne consegue che il ricorso è manifestamente inammissibile, se non improcedibile: il silenzio-inadempimento postula un dovere di risposta, che difetta nei confronti del datore privo di requisiti. L’amministrazione, costituendosi, ha comunque fornito ampia delucidazione con apposita relazione. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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