Detenuto al 41-bis: legittimo vietare i cibi cotti fatti in casa nel pacco postale (Cass. pen. Sez. I n. 12708 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il provvedimento con il quale l’Amministrazione penitenziaria vieta la ricezione a mezzo di pacco postale di cibi cotti non industriali non compromette il diritto all’alimentazione del detenuto, che è comunque garantito, oltre che dal vitto del carcere e dall’acquisto degli alimenti elencati nel modello 72, anche dalla possibilità di ricevere cibi cotti nei pacchi consegnati dai familiari in occasione dei colloqui. (Rv. 289748-01)
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis Ord. pen. presso la Casa di reclusione di Milano Opera aveva proposto reclamo contro il provvedimento con cui la direzione del carcere gli aveva negato la ricezione, tramite pacco postale, di cibi cotti di natura non industriale. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, invece, lo aveva accolto: previa disapplicazione della circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, aveva ordinato alla direzione di equiparare i generi alimentari già cotti ricevibili per posta a quelli della stessa specie ricevibili con il pacco consegnato dai familiari in occasione dei colloqui.
Il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso con due motivi: la violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis e 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen. e dell’art. 20 della circolare D.A.P. n. 3676 del 2017, per non aver il Tribunale considerato le esigenze di ordine e sicurezza affidate all’Amministrazione; l’esercizio da parte del Tribunale di una potestà riservata all’Amministrazione penitenziaria in materia di pacchi. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione tratta i due motivi congiuntamente e li ritiene fondati. Ricorda che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela davanti alla magistratura di sorveglianza le posizioni soggettive qualificabili come “diritto”, lese da condotte dell’Amministrazione contrarie alla legge penitenziaria o al regolamento, da cui derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio. Un diritto del genere è configurabile, in astratto, per la pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che incide sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794-01); limitazioni irragionevoli in materia si tradurrebbero in un supplemento di afflittività contrario al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.
La condizione detentiva può però comportare limitazioni anche significative ai diritti dei ristretti, per effetto di provvedimenti organizzativi diretti a garantire ordine e sicurezza interna. Se adottate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, tali misure degradano la posizione soggettiva originaria a mero interesse legittimo (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023). Nel caso di specie la direzione aveva escluso l’invio postale di cibi cotti non industriali con una valutazione organizzativa e di sicurezza, riservata all’Amministrazione, né irragionevole né sproporzionata: da un lato la facile deperibilità di quei cibi, soprattutto d’estate, con pericolo per la salute di chi li consuma; dall’altro l’impossibilità di verificare il mittente e la difficoltà di controllo degli alimenti una volta cotti.
Il fatto che durante la pandemia da Covid-19 la ricezione fosse stata consentita non porta a conclusioni diverse: quell’autorizzazione era legata all’impossibilità dei colloqui visivi dovuta alle restrizioni agli spostamenti. L’Amministrazione ha inoltre riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti del modello 72 dei detenuti comuni dello stesso istituto (Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Rv. 281618-01).
In conclusione, il provvedimento dell’Amministrazione non compromette un diritto fondamentale della persona: il diritto all’alimentazione resta garantito dal vitto del carcere, dagli acquisti del modello 72 e dai cibi cotti contenuti nei pacchi consegnati dai familiari durante le visite. La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
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Nota della Redazione
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