Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1774 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato, accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e, in mancanza di prova dell’esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. L’ordine è accompagnato dalla fissazione di un termine per l’adempimento e dalla nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta destinato a operare per il caso di ulteriore inottemperanza. La ritardata corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 549/2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità in cui l’Amministrazione aveva omesso la corresponsione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Formatosi il giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dagli atti risultava che la sentenza da eseguire era passata in giudicato il 20 giugno 2024, dunque prima della notifica e del deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente l’11 febbraio 2025.
Il titolo esecutivo era stato inoltre notificato al Ministero presso la sede reale il 30 dicembre 2023. Da quella notifica era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non risultava dagli atti alcuna esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici interessati, oltre interessi.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in ottocento euro oltre oneri e accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e dei numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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