Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1785 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice ordinario in tema di beneficio economico della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e, in assenza di esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare integrale attuazione al giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, è stato accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle relative somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.

Il titolo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale, senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 19 settembre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice competente; che il titolo è stato notificato all’Amministrazione in data 21 marzo 2024; e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale rileva che non risulta dagli atti alcuna esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione integra quindi il presupposto per l’ottemperanza. Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato nella corresponsione giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, e fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa; il Collegio esclude la maggiorazione del compenso prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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