Chiamata professorale: motivazione rafforzata e discrezionalità del dipartimento (TAR Toscana n. 1766 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla la proposta di chiamata per difetto di motivazione non impone al Consiglio di dipartimento di formare una graduatoria dei candidati idonei, né di riconvocare la Commissione di esperti. Il Consiglio conserva la discrezionalità nella scelta fra gli idonei, ma, quando presceglie un candidato che non ha ricevuto il miglior giudizio dalla Commissione, deve esplicitare in modo rigoroso e documentato gli elementi di differenziazione dei profili e la coerenza del curriculum prescelto con le esigenze del plesso. La Commissione formula giudizi di idoneità in assoluto e non comparativi; la comparazione è affidata alla procedura nel suo complesso. Le censure che investono la discrezionalità tecnica della Commissione nella fissazione dei criteri e nella formulazione dei giudizi sono inammissibili, salvo il limite dell’alterazione degli standard prestabiliti.

Il Fatto

Con bando adottato nel settembre 2021, un ateneo avvia la procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Alla selezione partecipano quattro candidati. La Commissione di esperti li valuta tutti idonei. Il Consiglio di dipartimento propone dapprima una candidata, che rinuncia; quindi, con delibera dell’ottobre 2023, propone un altro candidato, richiamando il percorso argomentativo della precedente seduta. Il Consiglio di amministrazione approva e il rettore nomina.

Il candidato pretermesso impugna quegli atti. Con sentenza n. 1314 del 2024 il TAR Toscana accoglie i motivi aggiunti e annulla gli atti conclusivi, rilevando che la supposta graduazione non risulta dagli atti ufficiali e che le slides richiamate non possono integrare la motivazione. Il Consiglio di dipartimento, con delibera n. 74 del 10 dicembre 2024, adotta una nuova e più analitica motivazione e ripropone il medesimo candidato. Approvazione del CdA e decreto rettorale di nomina seguono. Contro questi atti è proposto il ricorso oggi deciso, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che limita il differimento ai casi eccezionali, e negando un nesso di stretta pregiudizialità con il giudizio di ottemperanza pendente. La sentenza di appello, osserva, ha confermato il primo grado senza ravvisare illegittimità nei lavori della Commissione né imporne la riconvocazione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La precedente decisione non ha dichiarato alcun obbligo di graduare i candidati né ha inciso sull’operato della Commissione: ha rilevato un difetto di motivazione della delibera del 2023, che lasciava trasparire una graduatoria mai formalizzata negli atti. La nuova delibera, invece, richiama i lavori della Commissione, il bando e gli obiettivi strategici del Dipartimento e rende conto delle ragioni della preferenza: l’attività didattica del prescelto è giudicata di livello ottimo, mentre quella degli altri candidati non è accompagnata da alcuna aggettivazione. A fronte di profili di pari valore complessivo, il diverso giudizio sulla didattica diventa elemento dirimente, coerente con l’esigenza dichiarata di potenziare ricerca e didattica. Irrilevante, pertanto, l’asserita superiorità altrui sul piano assistenziale.

Quanto ai rapporti tra Commissione e Consiglio di dipartimento, il giudice richiama il modello regolamentare dell’ateneo e la propria giurisprudenza: nessuna norma primaria impone giudizi comparativi in capo alla Commissione, che individua gli idonei; la scelta fra essi spetta al Dipartimento, con valutazione che può discostarsi dai giudizi tecnici purché ne dia conto in modo rigoroso. Il Regolamento di ateneo non prevedeva punteggi numerici né graduatorie. Le modifiche introdotte con D.R. del 16 febbraio 2024 non si applicano alla procedura bandita nel 2021, per espressa disciplina transitoria.

Il secondo motivo investe i lavori della Commissione. In parte è inammissibile, perché attinge la discrezionalità tecnica nella fissazione dei criteri: la Commissione ha adattato gli standard del DM 344/2011 alle specificità del posto, senza crearne di nuovi. Nel resto è infondato: nessuna preminenza era riservata all’attività assistenziale, trattandosi di posto di professore e non di dirigente medico; l’attività seminariale è stata valutata; il tutoraggio è stato ritenuto non specializzante. I giudizi non sono equivalenti, perché le aggettivazioni differenziano i profili. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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