Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 615 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione impone l’integrale esecuzione del decisum. L’inadempimento parziale, limitato alla sola sorte capitale già riconosciuta dal titolo, legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 190 del 24 maggio 2023, l’accertamento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Il titolo liquidava altresì le spese in favore dei difensori antistatari.
La sentenza, notificata il 13 ottobre 2023, era passata in giudicato il 13 novembre 2023. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato nella parte relativa alla sola sorte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali, e la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti del rito di ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione. Sul punto il ricorso è risultato ammissibile.
Nel merito, il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava alcun adempimento del Ministero relativamente all’accertamento e alla dichiarazione del diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati. L’esecuzione del giudicato era dunque parziale, poiché essa non copriva la parte del titolo relativa alla messa a disposizione del beneficio.
Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, assegnando un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività esecutive.
Per il caso di inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni. La nomina del commissario risponde alla funzione di effettività della tutela giurisdizionale, assicurando che il giudicato non resti ineseguito.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.