Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di assegnazione della carta docente (TAR Toscana n. 616 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta e dichiara il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e che condanna l’amministrazione a metterla a disposizione è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al decisum integra inadempimento agli obblighi nascenti dalla cosa giudicata. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La condanna alle spese segue la soccombenza dell’amministrazione rimasta inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 89 pubblicata il 9 marzo 2023, accertava e dichiarava il diritto della ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, e condannava il Ministero a metterla a disposizione per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Il Tribunale condannava inoltre il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza veniva notificata in data 13 ottobre 2023 e risultava passata in giudicato, come da attestazione del 24 ottobre 2023. La ricorrente, esaurito il termine di 120 giorni per l’adempimento, proponeva ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento limitatamente alla sorte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Chiedeva l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e la sua portata esecutiva. La questione giuridica centrale attiene alla completezza dell’adempimento da parte dell’amministrazione rispetto al contenuto del giudicato.

Dagli atti non risulta che il Ministero abbia provveduto a ottemperare alla sentenza nella parte relativa all’accertamento e alla dichiarazione del diritto alla carta docente per i tre anni scolastici indicati, per l’importo di euro 500,00 annui. L’amministrazione, dunque, non ha dato esecuzione all’obbligo di mettere a disposizione la carta per consentirne la fruizione nel rispetto dei vincoli di legge.

Il Tribunale rileva che l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è stato completo. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 89 del 2023.

Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per eseguire la sentenza nella parte rimasta inadempiuta. Contestualmente nomina il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, quale commissario ad acta: ove il termine decorra infruttuosamente, il commissario provvederà nel successivo termine di 60 giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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