Revisione pianta organica farmacie spetta alla Giunta e non al Consiglio (TAR Umbria n. 180 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della pianta organica delle farmacie e l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche non rientrano nella competenza del Consiglio comunale, ma in quella residuale della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del TUEL. L’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, attribuisce al Comune l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi; si tratta di attività di completamento del servizio, non di riorganizzazione, cosicché la valenza programmatoria dell’atto è alquanto sfumata. Il vizio di incompetenza travolge il provvedimento e assorbe ogni altra censura, non consentendone l’esame ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una sede farmaceutica nel territorio comunale e ha impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata revisionata la pianta organica delle farmacie. Il provvedimento ha istituito una nuova sede in una frazione del Comune, a detrimento di parte del territorio precedentemente riferito alla sede della ricorrente, anziché in altra frazione.
La ricorrente ha dedotto sei motivi di censura: il difetto di competenza del Consiglio comunale, il conflitto di interessi dell’ente, l’illogicità dell’ubicazione rispetto alla diffusione ottimale del servizio e lo sviamento di potere, per essere stata in sostanza istituita una farmacia commerciale in assenza della deroga regionale. Il Comune si è costituito, sostenendo la competenza consiliare e la coerenza dell’ubicazione con i parametri demografici. È intervenuta ad adiuvandum la titolare di altra sede, ubicata oltre il confine comunale ma in continuità stradale con il centro commerciale interessato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso incentrando la decisione sul primo motivo. L’istituzione di una nuova sede farmaceutica non spetta al Consiglio comunale, ma alla Giunta, nell’ambito della competenza residuale attribuita dall’art. 48 del TUEL.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, che assegna al Comune, sentite l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, l’identificazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. La norma attribuisce all’ente locale l’attività di localizzazione, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica propri del livello di governo più vicino ai cittadini.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che riconosce la competenza alla Giunta comunale. Gli atti di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono ai provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa, mentre il Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, cui la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico.
Il Tribunale ribadisce che la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata, poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale, ma di completarlo, e ciò non è sufficiente ad attrarre l’atto alla ristretta competenza dell’organo consiliare. La delibera consiliare non risulta convalidata dall’organo competente.
Accertato il vizio di incompetenza e la sua ricaduta patologica sul provvedimento, il Collegio non esamina le altre censure, che restano assorbite ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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