Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1080 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo giudiziale e non ha contenuto costitutivo quanto al credito inadempiuto. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’Ente un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione per due anni scolastici, per l’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.
Non essendo seguita alcuna esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione non ha adeguatamente contrastato la domanda.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto per le Amministrazioni dello Stato, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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