Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente commissario ad acta no astreinte (TAR Veneto n. 608 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata ove sussistano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale. L’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00.

La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione, in particolare rispetto al capo relativo al rilascio della Carta elettronica. La parte ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni e chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice verifica poi i presupposti. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive. Nomina quindi, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Ritiene pertanto che la crisi della finanza pubblica giustifichi, in concreto, la mancata condanna all’astreinte. Rileva inoltre che l’esecuzione delle sentenze relative alla Carta elettronica coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e che il ritardo appare riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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