Decreto ingiuntivo non opposto è titolo per ottemperanza con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2244 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, non opposto nei termini, costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. L’azione è ammissibile quando risulti la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta quale ausiliario, munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo e poi munito di decreto di esecutorietà per mancata opposizione. Il titolo ingiungeva all’Assessorato regionale di pagare una somma superiore al milione di euro, oltre interessi e spese.
Il credito traeva origine da una conciliazione giudiziale intervenuta a definizione di un giudizio pendente davanti al giudice ordinario. Notificato in forma esecutiva all’amministrazione, il titolo non veniva adempiuto: di qui il ricorso per l’esecuzione dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, con particolare riguardo alla definitività del titolo, attestata dalla documentazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, del quale è stata fornita prova.
Accertati tali requisiti, il collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione intimata di provvedere entro il termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. La motivazione individua l’oggetto dell’obbligo nella sorte capitale risultante dal verbale di conciliazione, qualificata dalle parti come “importo complessivo” e oggettivamente novata, con aggiunta degli interessi di mora decorrenti dal 1° gennaio 2025, termine ultimo fissato per l’adempimento dell’obbligazione novata, e sino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.
In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La sentenza precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.
Il collegio disciplina poi il compenso del commissario, da liquidarsi con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con i richiami all’art. 55, all’art. 8 della l. n. 417/1978, alla circolare ministeriale n. 75/1991 e all’art. 56 del citato d.P.R. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente tramite P.A.T. con il modulo dedicato.
La pronuncia dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione dell’aggravio della posizione debitoria dell’ente per il mancato, pronto adempimento di un’obbligazione di credito peraltro conciliata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tabelle ministeriali, tenuto conto del valore della controversia e della materia, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016.
Nota della Redazione
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