Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3375 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza di condanna a mettere a disposizione del docente la carta docente per l’anno scolastico di riferimento integra gli estremi dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza assegna all’amministrazione un termine per provvedere al pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. non è dovuta quando il lasso temporale trascorso e l’entità delle somme rendano manifestamente iniqua la relativa condanna. L’azione di ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore del difensore, salvo che non ne sia richiesta espressamente l’esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 23/05/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, docente, la carta docente per l’anno scolastico 2024-25, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. Il docente, non avendo ricevuto alcun adempimento, ha proposto ricorso per l’ottemperanza, circoscritto però al solo rilascio del beneficio economico e non anche alle spese di lite, oggetto di distrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, rilevando che lo stesso non si estende alle spese di lite liquidate nella sentenza di merito e distratte in favore del procuratore antistatario, in mancanza di una specifica domanda sul punto nel ricorso.

Nel merito, il Collegio ha accertato che, rispetto al titolo giudiziale – passato in giudicato e ritualmente notificato – era ormai decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, benché costituito, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, con la conseguenza che il credito è rimasto incontestato nell’an e nel quantum.

Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari del medesimo ufficio, incaricato di dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.

Il Collegio ha infine escluso la condanna al pagamento della penalità di mora, richiesta dal ricorrente, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso e dell’esiguità delle somme pretese. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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