Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 75 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato e il rispetto degli adempimenti di proponibilità, tra cui il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esecuzione del titolo. L’inadempimento ingiustificato legittima la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma liquidata, poiché il relativo effetto non risulta manifestamente iniquo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per sei annualità, per complessivi euro 3.000.

Poiché l’amministrazione è rimasta inadempiente, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione e applicata la penalità di mora per l’ipotesi di ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. Ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., l’ottemperanza è esperibile per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Marsala, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria.

Il Tribunale ha poi esaminato gli ulteriori adempimenti di proponibilità. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo la sentenza notificata all’amministrazione in data antecedente la proposizione del ricorso, a sua volta notificato e depositato nei termini.

Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. L’amministrazione è stata ordina- ta a dare esecuzione al titolo attraverso il riconoscimento della carta del docente per le annualità indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, in via analogica, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), l. n. 208/2015. L’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione e l’Ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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