Revoca licenza esplosivi e divieto esteso oltre il titolo di polizia (TAR Sicilia n. 74 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle prescrizioni quantitative contenute nella licenza di pubblica sicurezza per la vendita di materiale esplodente integra abuso del titolo e legittima la revoca ai sensi dell’art. 10 TULPS, senza che l’amministrazione debba dimostrare in concreto il pericolo, essendo i limiti fissati a monte dall’autorità. Le sostituzioni compensative tra categorie di esplodenti sono ammesse solo previa comunicazione all’autorità e nel rispetto del quantitativo massimo autorizzato. Il divieto prefettizio di detenzione di materiale esplodente ex art. 39 TULPS è illegittimo nella parte in cui colpisce anche i manufatti di categoria 5D e 5E, non soggetti a licenza e commercializzabili liberamente, quando il provvedimento non allega alcun abuso di armi o esplosivi.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare dal 2013 di licenza di pubblica sicurezza per la minuta vendita di articoli pirotecnici, da ultimo rinnovata nel 2022, con limite autorizzato di 80 kg di materiale di categoria V C. A seguito di un controllo del dicembre 2024, la Commissione Tecnica Territoriale sulle Materie Esplodenti riscontra un quantitativo detenuto di circa 111,5 kg, eccedente di 31,5 kg, e la mancata esibizione della valutazione del rischio incendio. Il Prefetto revoca la licenza di p.s., ravvisando l’abuso. Il ricorrente impugna il decreto deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di proporzionalità e l’insussistenza dell’abuso.
Nel febbraio 2025 la Prefettura adotta un ulteriore decreto che vieta al ricorrente di detenere materiale esplodente e ordina la cessione di quello posseduto. Il ricorrente impugna anche questo provvedimento con motivi aggiunti, lamentando che il divieto si estende ai manufatti di libera vendita e chiedendo la tutela cautelare, in parte accordata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso in sede cautelare e ribadisce che il superamento del limite quantitativo indicato nel titolo di polizia costituisce di per sé indice sintomatico di rischio per la sicurezza. La valutazione sulla detenzione del materiale esplodente è effettuata a monte dall’autorità al momento del rilascio della licenza; la violazione delle prescrizioni rappresenta quindi concretizzazione del rischio, senza necessità di ulteriore motivazione sull’effettivo pericolo.
Lo sforamento accertato, pari a circa il 40% del tetto massimo, non è modesto e non può essere neutralizzato invocando il mancato possesso di materiale di categoria IV. I limiti quantitativi e le modalità di custodia fissati nella licenza sono vincolanti e non derogabili attraverso personali valutazioni sull’assenza di rischi concreti.
Quanto alle sostituzioni compensative, il Collegio richiama l’art. 3 dell’Allegato B al R.D. 640/1935, che le ammette solo previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, applicando le equivalenze ivi indicate e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato. Nel caso concreto nessuna comunicazione preventiva è stata effettuata, sicché la norma è stata invocata solo a posteriori per giustificare la violazione.
Il Collegio ritiene irrilevante l’assenza di precedenti violazioni, potendo l’abuso derivare anche da una violazione isolata, e afferma l’autonomia tra processo penale e provvedimenti di pubblica sicurezza: questi ultimi muovono da un’ottica di prevenzione e prescindono dall’accertamento penale. Il ricorso introduttivo è quindi respinto.
I motivi aggiunti sono invece accolti. L’art. 98, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940 non richiede la licenza per la minuta vendita di manufatti di categoria 5, gruppi D ed E, entro i limiti di peso ivi fissati. La revoca del dicembre 2024 ha inciso solo sui prodotti soggetti a licenza. Il divieto generalizzato del febbraio 2025, fondato sull’art. 39 TULPS oltre che sull’art. 10 TULPS, è privo di fondamento nella parte in cui colpisce anche i manufatti di categoria 5D e 5E, poiché non individua alcun abuso di armi o esplosivi né paventa un rischio di abuso. Il decreto è annullato in parte qua.
Nota della Redazione
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