Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1162 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisce per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La notifica della copia attestata conforme del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con condanna di quest’ultimo al pagamento complessivo di 1.500,00 euro.
Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma portata dal capo condannatorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’azione esperita. Il richiamato art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Ne deriva la piena ammissibilità del rimedio rispetto alla pronuncia del giudice del lavoro.
Il Collegio verifica poi il perfezionamento del titolo esecutivo. La sentenza risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Il Tribunale valorizza la conseguenza della novella: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Sul piano dei presupposti sostanziali, il TAR accerta il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che il passaggio in giudicato della sentenza è comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla parte ricorrente.
Constatata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro il termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.
Il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero intimato, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Precisache l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per il pagamento. Non si dà luogo a compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese sono liquidate in 800,00 euro, in ragione del carattere seriale della causa, oltre generali al 15% e accessori, a favore del difensore antistatario, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 9832 del 2024.
Nota della Redazione
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