La cessazione della materia del contendere non richiede una valutazione (TAR Abruzzo n. 76 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto dall’Amministrazione. In tale evenienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione che ha determinato l’inutile instaurazione del processo alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava l’Amministrazione alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio di euro 1.141,76, oltre interessi legali. A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione intimata depositava atto con il quale dimostrava di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il collegio, preso atto dell’atto depositato dall’Amministrazione, ha ritenuto che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato integrasse gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’interesse sostanziale del ricorrente, consistente nell’eliminazione dell’atto lesivo, risultava infatti integralmente soddisfatto, residuando unicamente la regolazione delle spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il collegio ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede, infatti, alcuna valutazione nel merito delle pretese azionate, essendo sufficiente il venir meno dell’oggetto della controversia per effetto dell’attività satisfattiva dell’Amministrazione.
La sentenza, pronunciata all’esito della camera di consiglio, ordina infine che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente alla disciplina del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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