Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia edilizia (TAR Campania n. 1739 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, pertanto, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla definizione del giudizio. Quando tale dichiarazione riguardi l’intero oggetto dell’impugnazione e sia determinata dal sopravvenuto rilascio del titolo in sanatoria, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può esimersi dal prendere atto della manifestazione di volontà dispositiva dell’azione e non può che pronunciare conformemente ad essa. La compensazione delle spese è giustificata dalla sussistenza di eccezionali ragioni connesse all’esito processuale della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile industriale in Napoli sul cui fabbricato era presente una copertura in cemento amianto. Ottenuto il parere favorevole dell’ASL sul piano di lavoro, a fronte della diffida dell’azienda sanitaria a non proseguire l’attività produttiva fino alla bonifica, la società presentava nel dicembre 2018 una SCIA edilizia per la sostituzione del manto di copertura e delle pluviali. I lavori venivano eseguiti e ultimati nei primi mesi del 2019, con certificazione di restituibilità dei luoghi da parte dell’ASL.
Con successiva trasmissione degli elaborati sul portale comunale, al fine di chiudere il procedimento, veniva attribuito un nuovo protocollo nel maggio 2019. Il Comune, sul presupposto che i lavori fossero ancora da realizzare e che il titolo fosse quello più recente, invitava la società a integrare la documentazione e, nel 2020, avviava il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA. La società impugnava l’atto e, con motivi aggiunti, il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità. Nelle more del giudizio il Comune rilasciava il titolo in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con memoria di replica, la ricorrente ha rappresentato di concordare circa il sopravvenuto difetto di interesse in relazione a entrambi i gravami, in ragione dell’intervenuto rilascio del titolo in sanatoria. Analoga carenza di interesse era stata prospettata dal Comune nella propria memoria conclusionale.
Il Tribunale ricostruisce il quadro processuale muovendo dal principio per cui la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, mantiene la disponibilità dell’azione. Da ciò discende la possibilità di dichiarare di aver perduto ogni interesse alla definizione del giudizio, con effetto dispositivo sull’azione intentata.
Il giudice amministrativo, pertanto, non può esimersi dal prendere atto di tale manifestazione di volontà e non può che pronunciare conformemente ad essa. La dichiarazione della ricorrente, contenuta nella memoria di replica, assume rilievo decisivo perché proviene dalla parte che ha proposto i mezzi impugnatori e ne dispone.
Su queste basi il Collegio applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna valutazione nel merito dei vizi di legittimità dedotti viene svolta, perché la sopravvenuta cessazione dell’interesse preclude la decisione sulle censure.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa la sussistenza di eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione, in considerazione dell’esito processuale della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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