Porto d’armi sportivo: il diniego cautelare prevale sulla tutela della sicurezza pubblica (TAR Calabria n. 399 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pregiudizio derivante dal mancato rinnovo del porto di fucile per uso sportivo non integra il requisito del danno grave ed irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della tutela cautelare. L’interesse individuale all’esercizio di un’attività ludica o sportiva presupponente l’uso di armi è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico, la cui tutela è affidata all’Amministrazione procedente. Ne consegue che la domanda cautelare avverso il diniego di rinnovo della licenza deve essere respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, impugnava dinanzi al TAR Calabria il decreto questorile con cui l’istanza di rinnovo era stata dichiarata inammissibile, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A fondamento dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva il periculum in mora, asserendo di non poter beneficiare del porto d’armi ad uso sportivo. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Cosenza per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha valutato la sola sussistenza del periculum in mora, non soffermandosi sul fumus boni juris. In relazione al requisito cautelare, il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio allegato dal ricorrente — consistente nell’impossibilità di beneficiare del porto d’armi per l’attività sportiva — non fosse connotato dai caratteri della gravità ed irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm..
Il ragionamento del Giudice amministrativo si fonda su un bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, l’interesse individuale all’esercizio di un’attività ludica o sportiva che presuppone l’uso del fucile; dall’altro, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico.
Nel confronto tra tali posizioni, il Collegio ha ritenuto che l’interesse del privato rivesta carattere recessivo rispetto a quello dell’Amministrazione preposta al controllo delle armi, con la conseguenza che la lesione lamentata non poteva essere apprezzata come grave ed irreparabile ai fini della tutela interinale.
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale. Il Tribunale ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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