Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 911 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. L’amministrazione non può sottrarsi all’adempimento invocando il carattere seriale del contenzioso o la mancanza dei fondi, costituendo l’esecuzione del giudicato un obbligo giuridico non condizionato dalla disponibilità finanziaria. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, applicando per analogia il divieto di ulteriore compenso previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 373/2023, con la quale era stata disposta la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento in suo favore del bonus per la cd. “carta del docente”, per gli anni 2019-20, 2020-21, 2021-22 e 2022-23, nella misura di euro 2.000,00.

Il Ministero si è costituito evidenziando le difficoltà di adempimento derivanti dalle numerosissime richieste pervenute a seguito del contenzioso seriale e dalla mancanza dei relativi fondi. All’udienza camerale del 13 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani n. 373/2023 è stato attestato dalla competente cancelleria in data 3.09.2025.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione in data 19.07.2023, mentre il ricorso è stato notificato e depositato in data 11 settembre 2025.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il Collegio lo ha ritenuto non giustificabile alla luce delle argomentazioni difensive spese in memoria. Il carattere seriale del contenzioso e la dedotta insufficienza delle risorse finanziarie non costituiscono esimenti dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato dunque accolto nel merito.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza attraverso il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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