Carta docente, ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1505 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta docente, non essendo integrata la fase esecutiva dalla sola notificazione del titolo. La mancata corresponsione delle spese al difensore antistatario non incide sull’obbligo di esecuzione del resto del giudicato. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, le assegna un termine congruo e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Toscana chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, per l’importo annuo indicato in sentenza e per gli anni scolastici ivi specificati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione, che non ha provveduto al pagamento. Il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che non è stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’attività di esecuzione della sentenza non risulta, pertanto, conclusa.
Il TAR ha giudicato irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato — TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5192 del 2022; TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 2491 del 2021; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020 — ha ricordato che, per effetto della distrazione, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti e che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
Nessun ostacolo normativo si oppone alla corresponsione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e essendo ampiamente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione e, per il caso di inutile decorso, ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con successivo termine di sessanta giorni, potendo questi avvalersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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