Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2267 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve il proprio onere probatorio con la dimostrazione del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Una volta integrato il fatto costitutivo dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., incombe sull’amministrazione, in forza dell’art. 2697, comma secondo, c.c., l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che ostano all’esecuzione. La mera costituzione formale, senza alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, lascia sussistere l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, comprensivo di sorte capitale, interessi, oneri accessori e spese. Il giudice nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2845/2023 del 26.06.2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori, con condanna alle spese.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 3.07.2023 ed è passata in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, l’amministrazione non ha posto in essere alcun atto di concreta esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato sotto il profilo della ritualità. La ricorrente ha dato prova del passaggio in giudicato del titolo, della notificazione esecutiva e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Questi elementi integrano il fatto costitutivo dell’azione di ottemperanza così come delineato dall’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a.
Il tribunale richiama il principio generale dettato dall’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Accertato il fatto costitutivo, spettava dunque all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi di condizioni ostative. L’ente, pur costituitosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. L’obbligo copre la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e quelle di registrazione.
Il Collegio esclude invece le spese di precetto eventualmente sostenute. Il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato di adeguata professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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