Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio (TAR Sicilia n. 2750 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente ha l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, costituito dalla sentenza passata in giudicato e dalla rituale notificazione del titolo esecutivo. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendano inefficace il giudicato, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata a dare integrale esecuzione alla sentenza, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il compenso del commissario non è dovuto quando questi sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2844/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un valore complessivo di 1.500,00 euro oltre accessori. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza addurre alcuna giustificazione dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo della ritualità: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 risultano provati. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’ottemperanza.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha applicato il principio dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Su questa base, spettava all’amministrazione provare i fatti impeditivi dell’esecuzione.
L’amministrazione non ha tuttavia dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ne ha tratto la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
L’obbligo di esecuzione è stato affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega. Ha escluso qualsiasi compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 10 marzo 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 4 febbraio 2025. Le spese sono state liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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