Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2963 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. L’Amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo, non assolve a tale onere. Ne consegue la fondatezza del ricorso per ottemperanza e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 2360/2024, era stato accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’attribuzione della Carta per un valore di € 1.000,00, oltre accessori.
La pronuncia, notificata all’Amministrazione il 30.04.2024, era passata in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, l’assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. È stata ritenuta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che la sentenza non risultava eseguita e che l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Sul piano probatorio, il Collegio ha richiamato un principio già affermato in precedenti della stessa sezione (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023).
Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento della controparte. Il debitore è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato.
Non ravvisandosi motivi giustificativi dell’inadempienza, il ricorso è stato accolto, con ordine di conformazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, richiamandosi il rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso. Le spese, liquidate in € 350,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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