Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta del docente: onere probatorio sull’inadempimento (TAR Sicilia n. 2751 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto di un docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, grava sul ricorrente soltanto l’onere di provare il fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a.. Incombe invece sull’Amministrazione, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che dovrebbero elidere quel diritto. L’inerzia dell’Amministrazione, priva di valida giustificazione dell’inadempimento, integra la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta. Tali principi valgono quando il titolo esecutivo è ritualmente notificato e la sentenza non oppugnata è passata in giudicato, superando il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3042/2024, accerta il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori, con rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

La sentenza è notificata il 07.10.2024 e passa in giudicato. L’Amministrazione non adotta alcun atto di concreta esecuzione. Il docente propone quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 sono documentati. Il ricorso è quindi fondato.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente ha assolto il proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a..

Spettava dunque all’Amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti e il venir meno delle condizioni del diritto. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

L’obbligo esecutivo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e delle spese di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II — Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.

Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *