Identità di funzioni e diniego dell’indennità di comando al sottufficiale (Cons. Stato n. 2347 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’indennità supplementare di comando dipende dall’inserimento dell’incarico nelle tabelle organiche e nelle circolari che individuano in via tassativa le funzioni di comando. Tuttavia, qualora l’amministrazione abbia attribuito al sottufficiale compiti e responsabilità identici a quelli del capo sezione, l’omesso riconoscimento della qualifica e dell’emolumento è illegittimo se non è sorretto da alcuna motivazione riferibile al caso concreto. La discrezionalità organizzativa non esonera l’amministrazione dall’obbligo di esplicitare le ragioni per cui, a fronte di funzioni invariate, ha escluso l’incarico dagli elenchi che danno titolo all’indennità. Ne deriva l’obbligo di riesame in sede conformativa della posizione del militare, previa eventuale modifica delle tabelle organiche.

Il Fatto

Un 1° Maresciallo dell’Esercito ricopriva, presso il Comando di un gruppo squadroni di sostegno, l’incarico di responsabile della sezione maggiorità. Fino al 31 agosto 2005 la sezione era retta da un ufficiale con la qualifica di capo sezione maggiorità. Con le nuove tabelle organiche entrate in vigore dal 1° settembre 2005 il medesimo incarico venne attribuito a un sottufficiale come aiutante maggiore in 2^, senza il riconoscimento del titolo di capo sezione né della relativa indennità.

Il militare impugnava le tabelle organiche davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso ravvisando un profilo di irragionevolezza e discriminazione. Il Ministero della difesa proponeva appello, deducendo la carenza di interesse, l’insussistenza della disparità di trattamento e il carattere vincolato della determinazione amministrativa in ragione della tassatività delle circolari.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di nullità della notifica dell’appello. L’atto è stato notificato dall’Avvocatura generale quale difensore ex lege del Ministero, e l’indicazione aggiuntiva di un Comando estraneo al giudizio costituisce mero errore materiale, che non ha ingenerato incertezza sull’identità del notificante: non ricorre quindi l’ipotesi dell’art. 160 c.p.c.

Nel merito la Corte disattende l’eccezione di carenza di interesse ad agire. Le tabelle richiamate dall’amministrazione erano state soppresse al 31 agosto 2005; quelle effettivamente entrate in vigore il 1° settembre 2005 sono le T.O. OG/V AVES del 25 marzo 2004, applicabili al reparto di appartenenza.

La conferma dell’identità di funzioni proviene dalla stessa amministrazione. La relazione del Comandante del reparto del 3 marzo 2023 evidenzia che il responsabile della sezione maggiorità, sottufficiale, gestisce il personale addetto e la documentazione matricolare e caratteristica, ereditando di fatto tutte le competenze già assegnate all’ufficiale capo sezione maggiorità. Nonostante l’identità delle funzioni, l’omessa qualificazione preclude all’interessato l’indennità supplementare di comando, che le circolari riservano in via tassativa al solo incarico di capo sezione.

La Corte non contesta la natura costitutiva del provvedimento amministrativo di individuazione delle funzioni di comando, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2021 n. 5930, sez. IV, 15 gennaio 2019 n. 358 e id. 12 giugno 2012 n. 3451. Il vizio censurabile è altro: la mancata indicazione delle ragioni dell’omesso inserimento dell’incarico “Ca.Sz.Magt/AMag.in 2^” nelle tabelle, pur a fronte di compiti e responsabilità invariati. L’amministrazione, di fronte alla richiesta di variante avanzata dal Comando, si è limitata a un riscontro laconicamente negativo, senza spiegare perché, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa, abbia assegnato all’aiutante compiti da capo sezione senza riconoscere il relativo emolumento, mentre l’incarico restava immutato per le altre sezioni del medesimo Comando.

Ne discende l’obbligo di riesaminare, in sede conformativa, la posizione del militare per valutare se, in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnati, possa essergli riconosciuto l’incarico di capo sezione con la relativa indennità, previa modifica delle tabelle organiche. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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