Rimborso del contributo unificato e interessi sulle spese di lite nell’ottemperanza (TAR Lazio n. 11152 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna alle spese, il contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo del ricorso accolto deve essere rimborsato dalla parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, con gli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza, che determina la soccombenza. Su tali obbligazioni non trova applicazione la disciplina dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., riservata alle obbligazioni di carattere contrattuale. Gli interessi sulle spese di lite liquidate decorrono parimenti dal passaggio in giudicato, anche se il pagamento è avvenuto in misura parziale, fermo il diritto alla differenza.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato vittorioso in un giudizio definito con sentenza del TAR Lazio n. 124 del 2025, depositata il 3 gennaio 2025, agiva per l’ottemperanza avverso il Ministero della Giustizia, deducendo che quest’ultimo aveva provveduto al pagamento solo parziale di quanto dovuto. In particolare, il Ministero aveva corrisposto l’importo di € 285,12 sulle spese di lite liquidate (€ 287,50), omettendo il versamento del residuo di € 2,38 e il rimborso del contributo unificato di € 300,00, oltre agli interessi legali sulle somme corrisposte con ritardo e su quelle ancora dovute.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, non trattandosi di creditore ex legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), ma dell’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo nella parte relativa alla condanna alle spese. La fattispecie, pertanto, non rientra nella previsione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi. Ha quindi affermato il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, che pone l’obbligo di rimborso a carico della parte soccombente, con gli interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui la soccombenza si consolida.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. agli interessi sul contributo unificato, richiamando la giurisprudenza prevalente secondo cui detta disciplina, che prevede il saggio degli interessi legali per le obbligazioni pecuniarie, trova applicazione limitatamente alle obbligazioni di carattere contrattuale e non a quelle derivanti da pronunce giurisdizionali.
Per quanto concerne gli interessi sulle spese di lite, il Tribunale ha precisato che essi sono dovuti nella misura legale dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla data del deposito, applicando l’art. 92, comma 1, cod. proc. amm., richiamato dall’art. 114, comma 9, cod. proc. amm., e l’art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm.. Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata l’8 gennaio 2025 e il giudicato si era formato decorsi i termini per l’impugnazione, sicché gli interessi andavano calcolati dal passaggio in giudicato al soddisfo, avvenuto il 21 maggio 2025.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con ordine al Ministero di dare piena ottemperanza alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del ridotto grado di complessità e della possibilità di introdurre un incidente di esecuzione, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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