Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per prestazioni pecuniarie (TAR Sicilia n. 2034 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Il giudice dell’ottemperanza può applicarla quando l’inadempimento si sia protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentino particolare complessità e l’amministrazione non abbia rappresentato altre ragioni ostative. La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando l’amministrazione scolastica all’erogazione dell’importo di € 500,00 mediante buoni elettronici di spesa.
La parte ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito senza dedurre di avere già corrisposto quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notifica all’Amministrazione debitrice. La resistente non ha allegato l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorso è quindi documentalmente fondato e va accolto.
Il Tribunale condanna l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per l’anno scolastico 2022/2023, con interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio accoglie altresì la domanda di penalità di mora. Premesso che la norma richiamata, come modificata dalla legge n. 208/2015, estende il rimedio alle condanne per prestazioni di natura pecuniaria, si esclude nel caso concreto un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.
La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato. Nel mandato del commissario rientra anche il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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