Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 103 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione nei termini indicati nel titolo. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il ricorso è ammissibile e fondato. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta e, in ragione del ritardo maturato, va condannata l’Amministrazione alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere ad alcuni docenti il beneficio della carta elettronica per la formazione e a corrispondere gli importi relativi alle annualità non erogate, oltre interessi legali. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione e non risulta eseguito.
I creditori hanno quindi adito il TAR Toscana con distinti ricorsi per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito in una sola delle cause.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza di cui era chiesta l’esecuzione. La riunione risponde a esigenze di economia processuale e consente una trattazione unitaria di domande fondate sul medesimo titolo esecutivo.
Uno dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla stessa parte contro la medesima Amministrazione e con contenuto identico a quello di un ricorso depositato in data antecedente. Il Tribunale ha dato conto dell’avviso formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine a tale possibile profilo di inammissibilità.
Gli altri ricorsi sono stati ritenuti ammissibili. Dagli atti risulta che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, che è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, non risultando dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione la carta del docente ed effettuando il pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in dispositivo e distratte al difensore antistatario, seguono la soccombenza. È stato infine disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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