Valutazioni concorsuali sindacabili solo per vizi macroscopici esterni (TAR Toscana n. 106 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso pubblico costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo ove affette da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà manifeste, rilevabili ictu oculi dalla sola lettura degli atti. La correzione e integrazione dei verbali disposta dalla Commissione su segnalazione degli uffici e richiamo del Rettore non vizia la procedura, ma ne ripristina la legittimità e non consuma il potere valutativo. Il giudizio di congruità di un titolo rispetto al settore scientifico disciplinare appartiene in via esclusiva alla Commissione. Il conferimento di un incarico universitario svolto di fatto, in assenza di formale investitura, può essere legittimamente valutato, ove la Commissione lo ritenga irrilevante o comunque apprezzabile.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di un Ateneo, risultando secondo in graduatoria con 85 punti, a fronte degli 86 attribuiti alla candidata collocata al primo posto. La procedura era già stata oggetto di un primo annullamento in autotutela da parte della Rettrice, a seguito della segnalazione che l’attività didattica della vincitrice era stata svolta senza incarico formale.

Con una precedente sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato, era stato confermato l’operato dell’Ateneo e rimessa alla Commissione la rivalutazione del titolo contestato. La Commissione, in parziale diversa composizione, ha confermato integralmente il giudizio e il punteggio. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti conclusivi della procedura con quattro motivi, mentre la controinteressata ha proposto ricorso incidentale in via subordinata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale. Quanto al primo motivo, le correzioni e integrazioni dei verbali, disposte in esecuzione dell’art. 18 del Regolamento di Ateneo, non hanno viziato la procedura: al contrario, hanno consentito di riportarla nell’alveo della piena legittimità. La Commissione, ritenendo corretto il punteggio assegnato, ha lievemente modificato i giudizi per garantirne la coerenza, senza aver consumato il proprio potere valutativo.

Infondato è il secondo motivo. La prospettata situazione di incompatibilità dei commissari non integra un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Regolamento. Le dimissioni, non sorrette da sopravvenuti impedimenti adeguatamente motivati, non sono mai state accettate; i commissari sono pertanto rimasti in carica. Nessuna norma impone la nomina di una nuova Commissione per l’esecuzione della sentenza.

Il terzo motivo è respinto: la Commissione ha preso atto della sentenza e ha rivalutato l’attività, ritenendo irrilevante l’assenza di incarico formale. La conferma del giudizio non richiedeva ulteriore motivazione, trovando fondamento nella sentenza passata in giudicato, che aveva rimesso alla Commissione la scelta. È inammissibile la censura sulla non riconducibilità dell’attività al settore disciplinare, rimessa in via esclusiva alla Commissione.

Le censure del quarto motivo sono dichiarate inammissibili perché investono il merito delle valutazioni. Le scelte sui criteri di punteggio, sulla congruenza delle pubblicazioni, sull’attività didattica e sui gruppi di ricerca rientrano nella discrezionalità tecnica, non sindacabile in assenza di vizi macroscopici, nella specie insussistenti.

Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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