Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 1253 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione del ricorso, non opposta dalle parti resistenti, ne determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che deve permanere fino alla pronuncia. Il venir meno della utilità concreta perseguita con il ricorso, per fatti sopravvenuti e dichiarati dalla parte, determina una carenza sopravvenuta di interesse che preclude l’esame del merito. La mancata opposizione delle parti resistenti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Toscana per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Massa n. 117 del 20/07/2021 di approvazione definitiva del regolamento urbanistico, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui le precedenti deliberazioni consiliari e i verbali della conferenza paesaggistica. Con il medesimo ricorso hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi pianificato il lotto di proprietà e la zona di Ronchi Poveromo, nonché la condanna del Comune all’approvazione di una compiuta disciplina urbanistica dell’ambito.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 19 aprile 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Le parti resistenti, costituitesi con memoria di stile, non si sono opposte a tale dichiarazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della dichiarazione con cui i ricorrenti hanno rappresentato il venir meno del proprio interesse alla decisione. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto l’impugnazione vale a qualificare il sopravvenuto difetto dell’interesse che sorregge l’azione.

Il Collegio richiama l’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso. Nel processo amministrativo l’interesse alla decisione è condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio: il suo venir meno per fatti sopravvenuti impedisce l’esame del merito e impone la pronuncia di improcedibilità.

Il Tribunale rileva che le parti resistenti non hanno contestato la dichiarazione dei ricorrenti. Tale mancata opposizione consente di definire il giudizio sul piano processuale senza affrontare le questioni di merito relative alla pianificazione urbanistica dell’ambito.

Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando la mancata opposizione delle parti resistenti, costituitesi con memoria meramente di stile e non destinatarie di una soccombenza sostanziale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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