Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1503 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione intimata che non dimostri l’avvenuto adempimento resta inadempiente, secondo l’onere probatorio dell’adempimento confermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisando che la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non è causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore, di una somma determinata oltre accessori, con riferimento a specifiche annualità, e al rimborso delle spese di lite.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione e, secondo il certificato prodotto, era passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle statuizioni, di condannarla al pagamento delle somme, di assegnare un termine per adempiere e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato presso la Cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale termine.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo non avevano ricevuto piena esecuzione e che l’amministrazione intimata non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di onere della prova dell’adempimento e, per tutte, le Sezioni Unite n. 13533 del 2001: l’amministrazione resta inadempiente se non prova di aver eseguito la prestazione.

Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di attivare in favore del ricorrente la prestazione oggetto del titolo, per gli importi e le annualità indicati, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un idoneo funzionario. Il commissario dovrà insediarsi, su formale richiesta del ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Collegio ha precisato che il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e il reperimento materiale dei fondi, e che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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