La regolarità tributaria non ostativa al rinnovo se il debito non è definitivo (TAR Puglia n. 66 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è soggetto alla disciplina speciale del Codice della Strada, che fissa il termine di sessanta giorni, con esclusione della formazione del silenzio-assenso. La sopravvenuta scadenza del titolo rende improcedibile la domanda di annullamento per carenza di interesse, ma non esclude l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando sia stata proposta domanda risarcitoria. La regolarità tributaria richiesta per il rinnovo va intesa come assenza di debiti definitivamente accertati: la mera pendenza di una pretesa fiscale, non definita con sentenza passata in giudicato e priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non può fondare il diniego, né consentire all’Amministrazione di usare il potere autorizzatorio come strumento di pressione impropria per la riscossione di crediti incerti o litigiosi.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un Permesso di Costruire rilasciato nel 2020 che unificava titoli autorizzativi risalenti agli anni 2008-2017 per una pluralità di impianti pubblicitari, presentava istanza di rinnovo in data 20 febbraio 2023. Il Comune, acquisiti il parere non favorevole della Polizia Locale per la violazione delle distanze minime da alcune intersezioni stradali e la nota del concessionario della riscossione attestante irregolarità nei pagamenti dei tributi locali per le annualità 2019-2023, adottava il diniego definitivo in data 4 maggio 2023.

Il provvedimento si fondava su due ragioni: la violazione delle distanze e, in via assorbente, la persistente non regolarità tributaria ai sensi del Regolamento comunale, ritenuta ostativa al rinnovo anche a fronte della disponibilità della ricorrente a ricollocare i manufatti non conformi. La società impugnava il diniego, deducendo l’illegittimità del requisito fiscale, la formazione del silenzio-assenso e l’invalidità del Regolamento comunale fondato su normativa statale abrogata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la formazione del silenzio-assenso, applicando il principio del tempus regit actum: l’istanza di rinnovo, pur riferita a manufatti esistenti, apre una nuova fase procedimentale autonoma soggetta alle regole vigenti al momento della presentazione. Il procedimento risulta disciplinato dall’art. 23 del Codice della Strada e dal Regolamento comunale, che implicano valutazioni tecniche discrezionali a tutela della sicurezza viaria, con termine di sessanta giorni non decorso al momento del diniego espresso.

Accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse — essendo spirato il triennio di validità richiesto — il Tribunale ha verificato la permanenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., radicato nella domanda risarcitoria e nell’esigenza di evitare che le motivazioni del diniego pregiudichino future istanze.

Nel merito, il Collegio ha disatteso la censura sull’invalidità del Regolamento comunale, ritenendo che l’abrogazione della disciplina dell’imposta sulla pubblicità ad opera della legge n. 160/2019 non abbia travolto la base giuridica del potere regolamentare, permanendo l’esigenza di verificare l’affidabilità fiscale del concessionario in riferimento all’obbligo generale di contribuzione per l’occupazione di spazi pubblici.

Accolta invece la censura sulla regolarità tributaria: i debiti contestati non possedevano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, risultando in parte sub iudice o oggetto di contestazione non definita con sentenza passata in giudicato, come confermato dal richiamo alle Sezioni Unite n. 23225 del 2016. L’illegittimità del diniego ha viziato l’intero iter decisionale, impedendo all’Amministrazione di esaminare la proposta di ricollocazione degli impianti non conformi.

Respinta infine la domanda risarcitoria: gli impianti non sono mai stati rimossi, escludendo il lucro cessante, e le spese per il contenzioso tributario trovano fonte autonoma negli atti impositivi, senza nesso di causalità diretto con l’illegittimità accertata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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