Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3753 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato del giudice ordinario e la condanna a dare integrale esecuzione al titolo, ove l’inadempimento sia allegato e documentato e non contestato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, deve essere decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso. Per il caso di perdurante inerzia segue la nomina del Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, per l’importo di 2.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione in data 12.08.2024.
Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato per la sorte capitale e la nomina di un commissario in caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Il titolo azionato è una sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, che impone all’Amministrazione l’obbligo di mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro equipollente.
La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. Il Collegio rileva che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Di qui la fondatezza del ricorso.
Il fondamento normativo del rimedio è rinvenuto nell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario e del giudice amministrativo. Il Collegio verifica inoltre la sussistenza del presupposto temporale, costituito dal decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che le amministrazioni devono rispettare per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
In accoglimento del ricorso, l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta il dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, escludendo la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi degli artt. 93 cod. proc. civ. e 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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