Revoca del nulla osta, no al subentro del datore di lavoro successivo al rilascio (TAR Lombardia n. 748 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subentro di un nuovo datore di lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro già autorizzati può essere validamente effettuato solo prima dell’emissione del nulla osta al lavoro subordinato, e non anche successivamente al rilascio del titolo. Qualora i datori di lavoro che si siano succeduti risultino soggetti giuridici diversi e autonomi, l’Amministrazione può legittimamente procedere alla revoca del nulla osta già rilasciato. La valutazione dell’Amministrazione in ordine al numero eccessivamente elevato di lavoratori oggetto di assunzione non è sindacabile in sede cautelare ove non risulti affetta da manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno aveva disposto la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di una società, richiesti per l’assunzione di oltre 400 lavoratori. A fondamento del ricorso veniva dedotta l’illegittimità della revoca, non avendo l’Amministrazione considerato la sopravvenuta successione di un’altra società nella gestione dei rapporti di lavoro oggetto dei nulla osta. La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal requisito del fumus boni iuris. In linea generale, il subentro di un nuovo datore di lavoro può essere effettuato prima dell’emissione del nulla osta, ma non anche successivamente, come dedotto nella relazione depositata in giudizio dal Ministero, alla quale i ricorrenti non avevano replicato.
Nel caso di specie, i datori di lavoro che si erano succeduti risultavano soggetti giuridici diversi e autonomi, circostanza che escludeva la possibilità di configurare una mera successione nel medesimo rapporto autorizzatorio. La revoca dei nulla osta è stata pertanto ritenuta coerente con il quadro normativo di riferimento, non risultando viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Quanto al profilo relativo al numero eccessivamente elevato di lavoratori oggetto di assunzione, il Collegio ha rilevato che le valutazioni espresse dall’Amministrazione non apparivano affette da manifesta irragionevolezza, essendo sorrette da un’apprezzabile motivazione in ordine alla sostenibilità dell’impatto occupazionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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