Carta docente: ottemperanza ai titoli del giudice e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 320 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai giudicati del giudice del lavoro che condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al caricamento degli importi sulla Carta elettronica del docente, il ricorso è ammissibile quando il titolo sia stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., notificato a mezzo PEC al domicilio reale dell’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’omessa esecuzione del giudicato impone l’ordine di conformazione entro un termine perentorio e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per ciascun ricorso, anche in caso di riunione disposta con decreto organizzativo del Presidente di Sezione ai soli fini della redazione e pubblicazione del provvedimento. La marcata serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’Amministrazione giustificano la riduzione dei compensi.
Il Fatto
Numerosi docenti hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, importi nominali tra 500 e 2.500 euro a titolo di contributo per la formazione.
I titoli erano passati in giudicato e la parte ricorrente ne aveva curato la notificazione a mezzo PEC. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa esecuzione. Il Presidente della Sezione aveva adottato il decreto organizzativo n. 3/2025 per fronteggiare l’arretrato in materia di “carta del docente”, che rappresenta il 59% dei ricorsi introitati presso l’intero TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la riunione dei ricorsi, disposta ai sensi del decreto n. 3/2025 del Presidente di Sezione, opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Essa non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale per gli usi di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cure e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Il compenso del commissario è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Quanto alle spese di lite, liquidate per ciascun ricorso sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55/2014, soggetta a dimidiazione, il Collegio le riduce in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Dispone la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e la refusione del contributo unificato.
Il Collegio manda infine alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.