La Carta docente tra ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1127 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., accerta l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato e ne dispone l’esecuzione integrale. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e, una volta spirato inutilmente, legittima la domanda di esecuzione. L’esecuzione parziale del giudicato, limitata al capo sulle spese, non esaurisce l’obbligo di conformazione e lascia integro il diritto alla prestazione riconosciuta nel merito. Il riconoscimento del diritto alla Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 impone all’Amministrazione la messa a disposizione della somma liquidata, oltre accessori. In caso di persistente inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario su semplice richiesta della parte.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali, e a rifondere le spese di lite.
La decisione è passata in giudicato. Alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 30 maggio 2024, non ha fatto seguito l’adempimento dell’Amministrazione, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria, ed è stata regolarmente notificata all’Amministrazione presso la sede reale. Il ricorso è stato notificato ritualmente. Risulta pertanto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
Su questa base la domanda è fondata e va accolta. Il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha dato esecuzione solo parziale alla sentenza, avendo provveduto con decreto dirigenziale al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice del lavoro, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente. Permane invece l’inottemperanza quanto alla messa a disposizione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori come da titolo esecutivo.
Il Ministero è dunque condannato a dare piena e completa esecuzione alla statuizione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, ovvero dalla notificazione se anteriore, sempre che nelle more non abbia già ottemperato. La precisazione conferma la natura cautelativa del termine e non incide sull’accertamento dell’inerzia maturata fino alla decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni. In caso di incapienza di fondi potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta in ragione della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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