Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 900 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni, integra il presupposto dell’azione. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. All’esaurimento dei fondi di bilancio o alla mancanza di disponibilità di cassa non può riconoscersi valore di legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, all’esito del giudizio di lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta.

Notificato il titolo al domicilio digitale dell’amministrazione, la parte ha agito in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, deducendo l’inutile decorso dei centoventi giorni per l’esecuzione forzata e la mancata attivazione della Carta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla disposizione processuale invocata, che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. La verifica dei presupposti è svolta in modo puntuale e progressivo.

Sotto il profilo del titolo, il Collegio rileva che la sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Da tale disciplina si desume che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Quanto al profilo temporale, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il passaggio in giudicato della pronuncia è comprovato dal certificato rilasciato in forza dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Dalle allegazioni e dalle prove documentali emerge la ragionevole desunzione della mancata esecuzione. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e accredito dell’importo.

In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Si precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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