Carta docente: prova del titolo esecutivo e onere dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2481 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo con la produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo esecutivo e della prova della notificazione, secondo il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’amministrazione che si costituisca senza formulare alcuna deduzione non assolve tale onere e l’obbligo di ottemperanza deve essere affermato. L’obbligo di esecuzione si estende alla sorte capitale, agli interessi, agli oneri accessori e alle spese successive all’emissione del titolo, ma non alle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 337/2023 del 31 gennaio 2023, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata il 20 febbraio 2023 ed è passata in giudicato per mancata proposizione dell’appello. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito dell’istruttoria, il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, in forza dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
Sarebbe pertanto spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che escludono l’obbligo. Il Ministero, costituitosi, non ha però formulato alcuna deduzione in merito alle allegazioni del ricorso, non assolvendo così all’onere probatorio su di esso gravante.
Su queste basi il Tribunale ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi nei termini e nella misura indicati nel titolo, gli oneri accessori e le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione.
Il Collegio ha escluso le spese di precetto, sul rilievo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 250,00 oltre oneri di legge, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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