Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2480 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la parte ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo giudiziale passato in giudicato e la mancata esecuzione dello stesso. Una volta provato il fatto costitutivo, incombe sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di ottemperare. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione sul punto, non integra tale prova e non vale a contrastare la fondatezza del ricorso. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata e non appellata, era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sulla base dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha poi affrontato il profilo centrale: la ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Sarebbe pertanto spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne escludono l’obbligo esecutivo. Il Ministero, costituitosi, non ha tuttavia formulato alcuna deduzione in merito ai fatti allegati nel ricorso. Da ciò il Collegio ha tratto il convincimento della fondatezza della domanda.
È stata così affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nei termini e nella misura del titolo, nonché gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo. Il Collegio ha escluso le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm..
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza, con riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.