Silenzio-rifiuto sul parere paesaggistico per il condono edilizio (TAR Campania n. 2267 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere su immobili sottoposti a vincolo, il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 per l’espressione del parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere da parte dell’amministrazione competente, e non dalla richiesta rivolta dal privato. L’inutile decorso di tale termine integra il silenzio-rifiuto e legittima la proposizione dell’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di rendere il parere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 1986 al Comune una domanda di condono edilizio ex legge n. 47 del 1985 per un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il Comune, con nota del 24 gennaio 2025, ha trasmesso alla Soprintendenza competente la documentazione relativa all’istanza. La ricorrente, con nota dell’8 agosto 2025, ha sollecitato l’amministrazione statale a provvedere.
Non essendo intervenuto il parere di competenza, la ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto della Soprintendenza, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere mediante l’adozione del parere. Si sono costituiti in giudizio il Comune e il Ministero della Cultura con la Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le opere eseguite su immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. La norma stabilisce che, qualora il parere non venga formulato entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il punto decisivo è l’individuazione del dies a quo. Secondo il Tribunale, la previsione normativa è chiara nel collegare la decorrenza del termine non alla richiesta del privato, ma alla data in cui l’amministrazione preposta al vincolo riceve la richiesta di parere. A conferma di tale lettura il Collegio richiama il precedente del TAR Puglia – Lecce, 13 febbraio 2023, n. 221.
Su questa base il Tribunale verifica la fattispecie concreta. Dalla data in cui la Soprintendenza ha ricevuto dal Comune la documentazione relativa all’affare risulta ampiamente decorso il termine di centottanta giorni previsto dalla norma. Ne consegue l’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione statale di adottare il parere richiesto.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza e ordina alla stessa di rendere il prescritto parere nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i novanta giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte e previa verifica del persistere dell’inadempimento.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che l’amministrazione statale dovrà rimborsare alla ricorrente.
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Nota della Redazione
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