Ottemperanza alla Carta docente: onere probatorio sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 3605 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo, non assolve a tale onere. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, con una pronuncia emessa nel 2024, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per il valore indicato in motivazione.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione nel dicembre 2024 ed è passata in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta, con eventuale emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso qualora emergesse indisponibilità sul capitolo di bilancio. Il Ministero si è costituito senza offrire prova dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima affermato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha inoltre verificato l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notificazione del ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza non risulta eseguita e che l’amministrazione resistente non ha addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, pur dopo la notifica del titolo. Ha quindi richiamato il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo della pretesa.
Il Collegio ha richiamato sul punto la propria giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023) e ha osservato che il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, come imposto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non si ravvisano, pertanto, motivi giustificativi dell’inadempienza.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, per il compimento degli atti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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