La bonifica ambientale non giustifica la proroga della concessione demaniale (TAR Toscana n. 1377 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga della concessione demaniale marittima in favore del gestore uscente non trova giustificazione nella circostanza che l’area sia interessata da un intervento di messa in sicurezza operativa, di cui il medesimo concessionario sia soggetto responsabile. Le residue attività di monitoraggio e di eventuale bonifica possono essere condotte dal responsabile anche in caso di subentro di un nuovo concessionario, non ravvisandosi interferenza tra l’attività di ripristino ambientale e quella commerciale di gestione dell’impianto. Una volta cristallizzate le responsabilità e avviate le misure, l’amministrazione non può sospendere la procedura comparativa e prorogare il titolo, dovendo invece contemperare gli interessi e disciplinare nel dettaglio il coinvolgimento dell’eventuale subentrante. È illegittima, pertanto, la proroga che di fatto rinnovi la concessione in violazione delle regole della concorrenza, con conseguente obbligo di portare a termine la procedura ad evidenza pubblica.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato domanda concorrente nell’ambito della procedura di rinnovo della concessione demaniale marittima relativa a un’area portuale ove insiste un impianto di distribuzione di carburanti per natanti. Nelle more, l’Autorità di sistema portuale ha sospeso la procedura comparativa e rilasciato al gestore uscente una concessione provvisoria sino al 31 dicembre 2025, sul presupposto che solo a quella data si sarebbero concluse le attività di monitoraggio delle acque di falda connesse alla messa in sicurezza operativa del sito.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di proroga e gli atti presupposti, contestando la violazione delle regole sulla concorrenza e l’incongruità della motivazione, nonché chiedendo la condanna dell’amministrazione all’avvio della procedura ad evidenza pubblica. Si sono costituiti il Comune, l’Autorità portuale e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’argomento difensivo dell’Autorità portuale fondato sulla pretesa incertezza in ordine alla quantificazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Tale questione non compare nella motivazione dell’atto di proroga e costituisce quindi una motivazione postuma, inammissibile in corso di causa.

Nel merito, il Collegio esclude che a giustificare la proroga biennale possa valere l’interesse ambientale connesso all’intervento di messa in sicurezza operativa. L’impianto è già installato e avviato, residuando le sole attività di monitoraggio delle acque di falda, che potrebbero continuare a essere condotte sotto la responsabilità del soggetto obbligato anche qualora questi non avesse più la disponibilità dell’impianto di distribuzione.

Una volta che la procedura ambientale è giunta allo stato attuale — con la cristallizzazione delle responsabilità, l’accertamento della contaminazione, l’individuazione dei rimedi e l’inizio dell’esecuzione — l’attuazione delle residue operazioni di monitoraggio e di eventuale bonifica può coesistere con il subentro di un nuovo concessionario e gestore dell’impianto di carburanti, non ravvisandosi interferenze tra l’attività di ripristino ambientale e quella commerciale.

Il Tribunale richiama l’art. 240, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152 del 2006, rilevando che la messa in sicurezza operativa si applica proprio ai siti con impianti ancora in esercizio e ha la finalità di consentire la prosecuzione delle attività commerciali o industriali. Seguendo la tesi dell’amministrazione, la titolarità della concessione diventerebbe inseparabile dalla responsabilità per l’inquinamento, con la conseguenza paradossale di dover prorogare il titolo per un tempo lungo e indefinito.

Spetta invece all’Autorità portuale realizzare un contemperamento d’interessi, disciplinando nel dettaglio il coinvolgimento del nuovo subentrante nelle operazioni di monitoraggio ovvero attribuendogli specifiche responsabilità correlate alla disponibilità dell’impianto. Il ricorso va quindi accolto con annullamento del provvedimento n. 60 del 15 marzo 2024, non sussistendo interesse all’annullamento degli altri atti impugnati, e con obbligo dell’amministrazione di portare a termine la procedura ad evidenza pubblica. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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