Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 331 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata dalla parte e accettata dalle controparti costituite determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., con la conseguenza che il collegio dichiara cessata la materia del contendere. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione può essere disposta quando le parti abbiano concordato tale regolazione e non vi sia opposizione delle altre parti costituite. Le spese di consulenza tecnica d’ufficio possono essere poste a carico del controinteressato che ne abbia assunto l’onere in udienza, con obbligo di rimborso dell’acconto eventualmente versato dal ricorrente. Il compenso del consulente può essere liquidato nella stessa sede con statuizione che assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione, separatamente opponibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, chiedendo l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bolzano, nonché degli atti presupposti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e il parere della commissione edilizia, e degli atti conseguenti.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso a spese compensate con atto notificato e depositato nel novembre 2025. Il controinteressato ha accettato la rinuncia, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico del ricorrente, assumendo le spese della consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune resistente ha parimenti accettato la rinuncia con compensazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato la dichiarazione di rinuncia alla luce dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, ovvero resa in udienza e documentata nel verbale. Il secondo comma della norma pone a carico del rinunciante le spese degli atti compiuti, salvo compensazione disposta dal collegio.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha ritualmente manifestato la volontà di rinunciare a spese compensate, che il controinteressato ha accettato la rinuncia assumendo integralmente le spese di c.t.u. e che l’Amministrazione resistente, costituita, ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese di causa. Non risultando opposizioni, il collegio ha ritenuto di poter disporre la compensazione tra le parti costituite.

In applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il Tribunale ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia. Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono state poste a carico del controinteressato, in coerenza con la dichiarazione resa in udienza, con obbligo di rimborso al ricorrente dell’acconto eventualmente corrisposto.

Il collegio ha inoltre proceduto alla liquidazione del compenso del consulente in€ 4.176,64, oltre I.V.A. e oneri previdenziali, ritenendo l’importo congruo in ragione della complessità delle attività e dell’esaustività delle risposte. La statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. e dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ed è separatamente opponibile ai sensi degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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