Verifica dei costi della manodopera e onere di allegazione del ricorrente (TAR Toscana n. 255 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La censura che denuncia l’omessa verifica dei costi della manodopera non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione se il ricorrente non allega elementi concreti idonei a dimostrare che l’offerta dell’aggiudicatario preveda un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali. Non è sufficiente dedurre l’assenza della verifica di congruità, essendo necessario che la doglianza sia supportata dal corrispondente rilievo sostanziale sull’effettiva insufficienza dei costi. In difetto, opera l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e il mero profilo di irregolarità procedimentale resta irrilevante. La stazione appaltante, peraltro, non è tenuta a dare atto dello svolgimento dell’attività di verifica nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione.
Il Fatto
Il Comune di Livorno ha aggiudicato con determinazione n. 127 del 10 gennaio 2024 l’accordo quadro per la gestione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale di alunni disabili a un raggruppamento temporaneo di imprese, all’esito dello scorrimento della graduatoria. L’aggiudicazione interveniva dopo un precedente contenzioso: il TAR Toscana, con sentenza n. 803/2022, poi confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 9122/2023, aveva annullato l’aggiudicazione originariamente disposta in favore della ricorrente.
La società ricorrente ha impugnato la nuova determinazione, unitamente alla precedente n. 6293 del 28 settembre 2022, deducendo la violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, per non aver la stazione appaltante verificato la congruità dei costi della manodopera. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno, anche in forma specifica con subentro. Si sono costituiti il Comune e il raggruppamento controinteressato, eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, in ragione della manifesta infondatezza dell’unica censura. Ha tuttavia riconosciuto che il rilievo sull’inesistenza di un effettivo interesse della ricorrente non era del tutto privo di fondamento, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe potuto condurre a una nuova aggiudicazione in suo favore, ma al più allo scorrimento verso il terzo classificato.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che il Comune, con la determina impugnata, aveva effettivamente dichiarato l’inefficacia della precedente aggiudicazione, in conformità alle pronunce di primo e secondo grado che l’avevano annullata. Quanto alla verifica dei costi della manodopera, la stazione appaltante ha dimostrato di averla svolta, a prescindere dalla sua menzione nella determinazione di scorrimento.
Il passaggio decisivo riguarda l’onere di allegazione del ricorrente. La ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che l’aggiudicatario avesse indicato un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali. Al contrario, dal testo emerge che il costo del lavoro proposto risulta superiore a quello indicato negli atti di gara e che il costo orario supera il minimo delle tabelle ministeriali del 17 febbraio 2020.
La censura si è quindi risolta in un’affermazione generica, al più configurabile come irregolarità procedimentale. Richiamando l’orientamento del TAR Lazio, Latina, n. 526 del 2022, il Collegio ha ribadito che non basta dedurre l’assenza della verifica di congruità senza provare in concreto l’illegittimità dell’offerta, applicandosi altrimenti l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e delle controinteressate.
Nota della Redazione
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