Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 1215 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica e la proposizione del ricorso. Accertata la persistente inottemperanza all’obbligo di attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di corresponsione della relativa provvista, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza alcun compenso, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione — e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre alle spese di lite.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la stessa parte ha adito il TAR Lazio con ricorso notificato e depositato il 12 giugno 2025, chiedendo l’ottemperanza al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto le condizioni dell’azione di ottemperanza, ritenendole entrambe soddisfatte. La sentenza risulta notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, non essendo sufficiente la notificazione presso la sede legale dell’Avvocatura dello Stato.

È stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo e necessario prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, non essendo controverso tra le parti che il giudicato fosse rimasto ineseguito, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, per provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.

Il Tribunale ha escluso la corresponsione di alcun compenso per l’attività commissariale, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, comprensive delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio purché debitamente documentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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