Obbligo di motivazione analitica dei punteggi e soccorso istruttorio nelle gare per concessioni (TAR Sardegna n. 475 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, la commissione giudicatrice è tenuta a rispettare la lex specialis e ad attribuire i punteggi alle offerte con motivazione analitica, dando conto dei punteggi assegnati per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione. L’attribuzione di un punteggio complessivo, senza indicazione dei sub-punteggi, determina l’illegittimità degli atti di gara per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione e per violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Costituisce, inoltre, vizio dell’istruttoria la mancata attivazione del soccorso istruttorio in presenza di un errore materiale dell’offerta economica, agevolmente superabile con una richiesta di chiarimenti. L’offerta che preveda un canone modesto, ma non irrisorio o pari a zero, non è qualificabile come manifestamente incongrua e non può essere esclusa.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante alla procedura per l’affidamento in concessione di valorizzazione di immobili comunali destinati ad uso turistico-ricettivo, ha impugnato gli atti di aggiudicazione disposti dal Comune in favore della controinteressata. L’avviso di gara prevedeva l’attribuzione di punteggi per l’offerta tecnica (proposta progettuale e piano di gestione) e per l’offerta economico-temporale (canone e durata). Il ricorrente, classificatosi secondo con 56 punti contro i 60 dell’aggiudicataria, ha dedotto, tra gli altri, la violazione della lex specialis per l’omessa motivazione dei punteggi, la mancata attivazione del soccorso istruttorio in proprio favore e l’illegittima mancata esclusione dell’offerta della controinteressata, ritenuta caratterizzata da un canone manifestamente incongruo. Ha, inoltre, impugnato il diniego parziale di accesso agli atti del plico presentato dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. La commissione, limitandosi ad attribuire punteggi complessivi alle offerte, senza specificare i punteggi assegnati per i singoli sub-criteri previsti dall’avviso pubblico, ha reso impossibile ricostruire il percorso valutativo seguito, in violazione delle prescrizioni della lex specialis e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Il Collegio ha, altresì, rilevato il vizio istruttorio per la mancata attivazione del soccorso istruttorio in favore del ricorrente. La semplice richiesta di chiarimenti avrebbe permesso di comprendere che l’importo del canone, erroneamente indicato come mensile, era stato formulato su base annuale, superando le incongruenze rilevate rispetto al piano economico-finanziario.
Il TAR ha, invece, respinto la censura relativa alla mancata esclusione dell’offerta della controinteressata. Il canone di 150 euro mensili, pur non essendo elevato e potendo eventualmente incidere sul punteggio economico, non è stato ritenuto irrisorio o manifestamente incongruo, non concretizzando l’ipotesi di esclusione prevista dall’avviso pubblico per le offerte con canone pari a zero o manifestamente incongruo.
Il Collegio ha, infine, accolto la domanda di accesso agli atti, ordinando l’esibizione integrale della documentazione presentata dall’aggiudicataria. La controinteressata aveva, infatti, espressamente autorizzato l’ostensione integrale dei documenti, e le motivazioni addotte dal Comune erano state ritenute generiche e stereotipate, non sussistendo ragioni ostative all’accesso, considerate le esigenze difensive del ricorrente.
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Nota della Redazione
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