SCIA, abbattimento barriere architettoniche e larghezza delle scale: il TAR rimanda al merito la verifica del deflusso in emergenza (TAR Sardegna n. 7 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la valutazione di conformità di un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, non può prescindere dall’applicazione dei parametri tecnici del D.M. n. 236 del 1989, anche con riguardo a immobili realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore. L’eventuale deroga ai parametri dimensionali, quale la riduzione della larghezza delle scale comuni, è ammessa solo a condizione che non sia compromesso l’adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza, ai sensi dell’art. 6.2 del medesimo decreto. La sola allegazione della possibilità di passaggio di lettighe o barelle non è sufficiente a dimostrare l’assenza di pregiudizio al deflusso, la cui verifica richiede un approfondimento tecnico proprio della fase di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato una SCIA per l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante l’installazione di una piattaforma elevatrice all’interno di un condominio. Il Comune di Assemini aveva adottato un provvedimento interdittivo, motivato dalla circostanza che l’intervento avrebbe comportato la riduzione della larghezza della scala da 1,20 metri a 0,80 metri, in contrasto con i parametri del D.M. n. 236/1989, e che il verbale dell’assemblea condominiale non costituisse titolo idoneo ad assentire la modifica.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia, contestando entrambe le motivazioni: l’inapplicabilità del decreto ministeriale a un edificio realizzato nel 1966, la derogabilità delle relative regole e l’idoneità della delibera assembleare quale titolo per l’intervento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non condivisibili, ad un sommario esame, le deduzioni della ricorrente circa l’inapplicabilità del D.M. n. 236 del 1989. Il Collegio ha precisato che non si tratta di applicazione retroattiva della normativa, bensì di utilizzo dei relativi parametri quale riferimento per la valutazione di conformità dell’intervento, anche in considerazione del fatto che la larghezza della scala nell’edificio è già derogata rispetto al parametro di 120 centimetri, essendo pari a 90 centimetri, e l’intervento comporterebbe un’ulteriore riduzione a 80 centimetri.
Quanto alla derogabilità dei parametri, il Tribunale ha riconosciuto che essa è ammissibile, ma ha richiamato l’art. 6.2 del D.M. n. 236/1989, il quale impone che l’installazione dell’ascensore nel vano scala non comprometta la fruibilità delle rampe e dei ripiani, con particolare riguardo alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in emergenza. La deduzione della ricorrente circa l’assenza di pregiudizio non è apparsa, in questa fase, sufficientemente circostanziata e provata: l’allegazione relativa al passaggio di lettighe o barelle è stata ritenuta di per sé irrilevante ai fini della valutazione del deflusso.
Alla luce di tali considerazioni, la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta sufficiente a sostenere il diniego, non ricorrendo i presupposti per la sospensione dell’efficacia, neppure nella forma del remand. Il Collegio ha tuttavia evidenziato che il ricorso potrà essere definito nel merito entro la prima metà del 2026, previa presentazione dell’istanza di prelievo, anche in considerazione del possibile approfondimento tecnico sulla possibilità che l’intervento garantisca comunque un adeguato deflusso in emergenza. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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