Ottemperanza per la carta docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3602 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, passata in giudicato, è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il TAR accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio, con accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, avvenuta in data 27/10/2025, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti risultava che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 27/10/2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 27/02/2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva ottemperato alla pronuncia, né risultava averlo fatto nelle more del giudizio. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione.

Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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