Annullato l’ordine di ripristino per contraddittorietà dell’azione amministrativa e difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 490 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, adottato ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. n. 42/2004, è illegittimo quando si ponga in contraddizione con il parere favorevole reso dalla medesima Autorità, a conoscenza del vincolo archeologico indiretto, sul medesimo intervento. La successiva contestazione di difformità non può travolgere l’affidamento legittimo del privato senza una motivazione che dia conto di fatti nuovi o di una diversa e prevalente ragione di interesse pubblico. È, inoltre, viziato da difetto di istruttoria il provvedimento sanzionatorio basato esclusivamente su ortofoto satellitari, senza misurazioni tecniche dirette in loco.

Il Fatto

Il proprietario di un casolare rurale impugnava la nota con cui la Soprintendenza, respinte le osservazioni procedimentali, confermava l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione di una piscina in asserita difformità dall’autorizzazione paesaggistica. L’interessato sosteneva che l’opera, delle dimensioni di 4 metri per 8 metri, aveva sostituito una preesistente cisterna ed era occultata dal muro perimetrale. Deduceva, in particolare, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo la Soprintendenza già espresso parere favorevole nel 2016.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso, ravvisando la stretta connessione tra i motivi incentrati sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa e sul difetto di istruttoria. Il Collegio rileva che la Soprintendenza, con la nota del 29.04.2016, aveva reso parere favorevole alla realizzazione delle opere, includendovi espressamente la piscina e dando atto che l’intervento ricadeva nelle “Zone di Interesse Archeologico” soggette a vincolo indiretto. La successiva contestazione, fondata sulla presunta violazione del medesimo vincolo e sulla mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, risulta in insanabile contrasto con le pregresse determinazioni.

Tale contrasto ha ingenerato nel privato un affidamento legittimo sulla regolarità dell’intervento, che non può essere travolto a distanza di anni senza una motivazione che evidenzi elementi sopravvenuti o una diversa e prevalente ragione di interesse pubblico.

È fondata anche la censura sul difetto di istruttoria: l’ordine di ripristino si fonda su un sopralluogo privo di misurazioni tecniche e su ortofoto satellitari risalenti a un momento in cui le opere erano ancora in corso. Tale supporto è ritenuto insufficiente a giustificare un provvedimento sanzionatorio così incisivo, tanto più in presenza di allegazioni sulla conformità dimensionale dell’opera rispetto alle prescrizioni autorizzate. La motivazione del diniego è pertanto apodittica, non spiegando come una piscina di dimensioni contenute possa alterare la percezione del bene protetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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